LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 6-05-1985
REGIONE CAMPANIA

<< Contributo della Regione per opere di edilizia
scolastica >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 26
del 9 maggio 1985

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 5 del 1999 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1996 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 2000 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 10 del 2001 Articolo 7

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 15 del 1992 Articolo 10

 

 L' esecuzione delle opere riflette specificamente:
  a) costruzione, adattamento o miglioramento
dei locali per i servizi igienici in funzione,
per quanto possibile, del numero delle aule del
plesso scolastico garantendo che gli stessi siano
dotati dei requisiti e caratteristiche prescritti
dalla vigente normativa statale;
  b) costruzione, adattamento o miglioramento
dei locali per il servizio sanitario scolastico e
per le visite mediche prevedendo anche la possibilitą 
di acquisto di attrezzature sanitarie;
  c) costruzione, adattamento o miglioramento
dei locali per la mensa, cucina e dispensa in
funzione dei numeri dei commensali, sia pure
frazionati in pił  turni, assicurando che gli ambienti
rispondano, mediante ogni efficace accorgimento,
in tutto alle esigenze tecniche dello
specifico servizio cui sono destinati;
  d) realizzazione o potenziamento delle condutture
idriche necessarie per il sufficiente approvvigionamento
provviste d' acqua per tutti i
servizi del plesso scolastico;
  e) interventi per un sempre sufficiente
smaltimento delle materie luride sia avvalendosi
della rete fognaria esistente sia ricorrendo ad
opportuni impianti locali, riconosciuti idonei
dalle competenti autoritą  sanitarie;
  f) realizzazione, potenziamento o riattamento
di impianti di riscaldamento con possibilitą 
di finanziare anche quelle iniziative idonee per
l' utilizzazione di energia alternativa: solare, metano
 etc.;
  g) interventi necessari per un graduale abbattimento
delle barriere architettoniche degli
ambienti scolastici;
  h) ristrutturazione di immobili di proprietą 
degli Enti, destinati permanentemente ai fini
scolastici;
  i) il completamento, ampliamento, sopraelevazione
di edifici scolastici che non comportino
acquisizione di nuove aree, nel rispetto delle
norme tecniche vigenti;
  l) lavori vari indispensabili, comunque, per
assicurare la necessaria idoneitą  degli edifici
scolastici.

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