LEGGE REGIONALE N. 50 DEL
6-05-1985
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 2
L' esecuzione delle opere riflette specificamente: a) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per i servizi igienici in funzione, per quanto possibile, del numero delle aule del plesso scolastico garantendo che gli stessi siano dotati dei requisiti e caratteristiche prescritti dalla vigente normativa statale; b) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per il servizio sanitario scolastico e per le visite mediche prevedendo anche la possibilitą di acquisto di attrezzature sanitarie; c) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per la mensa, cucina e dispensa in funzione dei numeri dei commensali, sia pure frazionati in pił turni, assicurando che gli ambienti rispondano, mediante ogni efficace accorgimento, in tutto alle esigenze tecniche dello specifico servizio cui sono destinati; d) realizzazione o potenziamento delle condutture idriche necessarie per il sufficiente approvvigionamento provviste d' acqua per tutti i servizi del plesso scolastico; e) interventi per un sempre sufficiente smaltimento delle materie luride sia avvalendosi della rete fognaria esistente sia ricorrendo ad opportuni impianti locali, riconosciuti idonei dalle competenti autoritą sanitarie; f) realizzazione, potenziamento o riattamento di impianti di riscaldamento con possibilitą di finanziare anche quelle iniziative idonee per l' utilizzazione di energia alternativa: solare, metano etc.; g) interventi necessari per un graduale abbattimento delle barriere architettoniche degli ambienti scolastici; h) ristrutturazione di immobili di proprietą degli Enti, destinati permanentemente ai fini scolastici; i) il completamento, ampliamento, sopraelevazione di edifici scolastici che non comportino acquisizione di nuove aree, nel rispetto delle norme tecniche vigenti; l) lavori vari indispensabili, comunque, per assicurare la necessaria idoneitą degli edifici scolastici. |
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